 |
STATUTO
|
| |
|
| |
TITOLO
I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
|
| |
E’ costituita l’associazione
denominata “Associazione Sarda per lo studio
e la ricerca delle cause dell’IDDM in Sardegna – ONLUS”. |
| |
Articolo 2 |
| |
L’associazione
ha sede in Cagliari. |
| |
Articolo 3 |
| |
L’associazione ha durata
illimitata e, comunque, fino al raggiungimento
dello scopo scientifico che si è prefissata. |
| |
Articolo 4 |
| |
L’associazione
non ha scopo di lucro.
L’associazione persegue l’identificazione
dei fattori ambientali, genetici ed immunologici
responsabili dell’alta incidenza dell’IDDM
in Sardegna, la realizzazione di un prototipo di
intervento di medicina comunitaria ai fini della
prevenzione, assistenza e cura dell’IDDM.
A tale scopo l’associazione si propone di:
- identificare due zone ristrette (p.e. Paese villaggio)
una ad alta (“hot spot”) ed una a bassa
(“cold spot”) incidenza e prevalenza
per l’IDDM, al fine di uno studio comparativo
tra le due aree mirato a:
1) individuare i soggetti a rischio (per esempio
positivi per la ricerca di anticorpi anti-insula
pancreatica, ICA);
2) delucidare ulteriormente la componente genetica
predisponente all’IDDM;
3) ricercare gli ambienti ambientale noti e non,
possibili fattori etiopatogenetici dell’IDDM
(quali virus, alimenti, additivi, etc.).
L’associazione per la realizzazione delle sue
finalità si propone inoltre:
di sensibilizzare le autorità politiche di
settore, informare e formare gli apparati sanitari
e la popolazione generale.
Scopo ultimo del progetto è quello di elaborare
una strategia operativa per una efficace prevenzione
e possibile eradicazione dell’IDDM in Sardegna.
I risultati che si otterranno potranno risultare
di enorme utilità per le altre regioni italiane
non escluse le Nazioni con alta incidenza di IDDM
(come la Finlandia).
Attraverso le descritte attività l’associazione
intende raggiungere i seguenti obiettivi:
- l’identificazione e caratterizzazione di
un’area ben determinata che per la prima volta
possa aiutare a svelare l’agente etiologico
dell’IDDM;
- la rilevanza dell’indagine epidemiologica
con particolare riferimento all’allargamento
del contenuto classico di un questionario ad aspetti
ambientali che tengano conto dei loro continui cambiamenti
operanti nei nostri giorni;
- la possibilità di creare coorti di individui
ben caratterizzati dal punto di vista genetico, immunologico
e virologico, per la successiva pianificazione e
progettazione del follow-up degli individui ad alto
rischio nella zona identificata;
- gettare le basi per una efficace prevenzione della
malattia.
L’associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale:
non può svolgere attività diverse da
quelle sopradescritte, ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse;
- non può distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la sua vita, ammenochè la
destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento facciano parte
della medesima ed unitaria struttura;
- ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività istituzionale
e di quelle ad essa direttamente connesse;
- ha l’obbligo di devolvere il patrimonio in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllori cui all’articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
- ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
- ha l’obbligo di disciplinare in maniera uniforme
i rapporti associativi e le modalità associative
volte a garantire l’effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente il carattere
temporaneo della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d’età il diritto di voto per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti,
oltre che per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
|
| |
TITOLO
II – ASSOCIATI
Articolo 5
|
|
Il
numero degli associati è illimitato.
Il domicilio degli associati, per quel che concerne
i rapporti con l’Associazione, si intende quello
risultante dal libro degli associati aggiornato.
Articolo 6
Possono far parte dell’associazione tutti coloro
i quali siano affetti da retinopatia, cecità o
ipovisione e tutti coloro i quali intendano concorrere
e partecipare al raggiungimento dei fini associativi.
Qualsiasi attività svolta dagli associati
nel perseguimento degli scopi dell’associazione
sarà prestata gratuitamente.
|
| |
Articolo 6 |
| |
Possono
far parte dell’associazione tutti coloro
i quali siano affetti da retinopatia, cecità o
ipovisione e tutti coloro i quali intendano concorrere
e partecipare al raggiungimento dei fini associativi.
Qualsiasi attività svolta dagli associati
nel perseguimento degli scopi dell’associazione
sarà prestata gratuitamente.
|
|
Articolo
7 |
|
Gli associati
sono distinti in:
- associati ordinari;
- associati sostenitori;
- associati onorari.
|
|
Articolo
8 – Soci Ordinari |
|
L’ammissione
degli associati ordinari è deliberata
dal consiglio di amministrazione su domanda dell’interessato,
secondo le modalità di cui al regolamento
approvato dall’assemblea. |
|
Articolo
9 |
|
Tutti
gli associati ordinari sono tenuti al versamento
della quota associativa annuale. |
|
Articolo
10 |
|
La qualità di
associato ordinario si perde per recesso, per
morte, per decadenza o per esclusione.
L’associato ordinario può sempre recedere
dall’associazione dandone comunicazione scritta
al presidente del consiglio di amministrazione.
Il recesso ha effetto allo scadere dell’anno
in corso.
La decadenza o l’esclusione da associato ordinario
può avvenire quando l’associato non
abbia ottemperato alle disposizioni del presente
statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni dell’associazione
o comunque si sia reso immeritevole di appartenervi.
I provvedimenti in merito devono assunti o ratificati
dal consiglio di amministrazione.
L’associato ordinario, receduto o decaduto
o escluso dall’associazione, non ha diritto
di avere rimborsate le somme a qualunque titolo versate
e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
|
|
Articolo
11 – Soci Sostenitori |
|
Sono
associati sostenitori le persone e gli enti che
contribuiscono continuativamente in modo rilevante
con denaro o attrezzatura al raggiungimento degli
scopi associativi.
La sussistenza di tale presupposto, così come
il suo venir meno, sono accertati con delibera del
Consiglio di Amministrazione, che determina così sia
la data di decorrenza che di cessazione della posizione
di associato sostenitore.
|
|
Articolo
12 – Socio Onorario |
|
Sono
associati onorari i cittadini che abbiano acquisito
meriti particolarmente significativi nel campo
scientifico, umanitario e sociale.
La sussistenza di tale presupposto è accertata
con delibera del Consiglio di Amministrazione, che
determina così sia la data di decorrenza che
di cessazione della posizione di associato onorario.
|
|
Articolo
13 – Rapporti di Lavoro |
|
L’Associazione
potrà, nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento ovvero al fine di qualificare e
specializzare le attività da essa svolte,
assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo. |
|
TITOLO
III – IL PATRIMONIO
Articolo 14
|
|
Il patrimonio
dell’associazione è costituito:
a) dalle quote associative annuali;
b) dagli eventuali avanzi di competenza di esercizio
che andranno a costituire il fondo di riserva;
c) dai beni mobili ed immobili e dai valori che,
per acquisti, lasciti e donazioni o per qualunque
altro titolo, spettano all’Associazione;
d) dai contributi dello Stato o di altri Enti e Istituzioni
pubbliche o private;
e) da rimborsi derivanti da convenzioni;
f) da contributi di organismi internazionali;
g) da entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali;
h) da elargizioni liberali e sottoscrizioni.
|
|
Articolo
15 |
|
L’Associazione
intende avvalersi di tutte le emanate ed emanande
agevolazioni comunitarie, statali, regionali
e comunali, ivi inclusa la possibilità di
richiedere contributi agli Organismi Comunitari
Europei, allo Stato, alle Regioni, agli altri
Enti Locali e alle istituzioni pubbliche nazionali
e internazionali.
L’Associazione potrà, in ogni caso,
anche prima di aver conseguito l’eventuale
riconoscimento:
a) acquistare beni mobili registrati e beni immobili
occorrenti per lo svolgimento delle sue attività;
b) accettare donazioni e lasciti testamentari, con
beneficio di inventario, destinando i beni ricevuti
e le loro rendite esclusivamente al conseguimento
delle finalità previste dall’atto costitutivo.
|
|
Articolo
16 – Sottoscrizioni Mirate |
|
Il ricavato
di particolari sottoscrizioni o di raccolta di
fondi per fini predeterminati non potrà essere
distratto dal fine, salvo le eccedenze. |
|
TITOLO
IV – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 17
|
|
L’Associazione è regolata
secondo schemi che garantiscono la democraticità della
struttura.
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Coordinatore amministrativo;
e) il Segretario – tesoriere.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
|
|
TITOLO
V – L’ASSEMBLEA
Articolo 18
|
|
L’Assemblea
degli associati, cui spetta di indicare gli obiettivi
da perseguire, è costituita dagli associati
ordinari e dagli associati sostenitori.
Le assemblee sono convocate dal Presidente presso
la sede sociale o altrove, mediante lettera da inviarsi
agli associati almeno otto giorni prima di quello
fissato per l’adunanza, nel domicilio risultante
dal libro degli associati aggiornato.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, deve contenere oltre
l’ordine del giorno, l’indicazione della
sede, del giorno e dell’ora dell’adunanza
per la prima e per la seconda convocazione nel caso
che la prima andasse deserta.
La seconda convocazione potrà avere luogo
nello stesso giorno fissato per la prima quando intercorrono
almeno 2 ore.
E’ valida, anche senza formale convocazione,
l’Assemblea alla quale sia presente la totalità degli
associati e l’organo amministrativo.
|
|
Articolo
19 |
|
L’Assemblea è ordinaria
e straordinaria.
Gli associati possono farsi rappresentare, mediante
delega scritta, da altri associati.
Ciascun associato non potrà avere più di
tre deleghe.
|
|
Articolo
20 |
|
Le Assemblee
sono presiedute dal Presidente e, in caso di
sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo,
l’assemblea eleggerà il proprio Presidente.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare
la regolare convocazione e la validità della
riunione, nonché la validità delle
deleghe e il diritto di partecipare alle votazioni.
Il segretario è nominato dall’Assemblea
quando essa è riunita in seduta ordinaria,
mentre, nei casi in cui l’organo amministrativo
lo reputi opportuno, il verbale è redatto
da un notaio.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, devono risultare da apposito libro
dei verbali delle adunanze e delle decisioni dell’Assemblea
degli associati tenuto a cura dell’organo amministrativo.
I verbali devono essere firmati dal Presidente di
seduta e da un segretario.
Se il verbale è redatto da un notaio, il verbale
dee essere firmato solo dal Presidente.
|
|
Articolo
21 |
|
L’Assemblea
ordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita con la presenza di tanti associati
che rappresentino, in proprio o per delega, almeno
la metà degli associati ordinari o sostenitori.
Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria
delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere
trattati nella prima, qualunque sia il numero degli
associati ordinari e sostenitori presenti.
|
|
Articolo
22 – Assemblea Straordinaria |
|
L’Assemblea
straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente
costituita con la presenza di tanti associati
ordinari e sostenitori che rappresentino, in
proprio o per delega, almeno 1/3 (un terzo) degli
associati.
Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
|
|
Articolo
23 – Competenze Assemblea |
|
All’Assemblea
ordinaria spetta nominare i membri del consiglio
di amministrazione.
Salvo diversa unanime deliberazione dell’Assemblea:
- le nomine per le suddette cariche vengono effettuate
con votazioni separate;
- le elezioni di carica sono curate da una commissione
elettorale formata da tre soci non candidati appositamente
nominati dall’Assemblea;
- a parità di voti risulta eletto il più anziano
d’età.
|
|
Articolo
24 |
|
L’Assemblea
ordinaria deve essere convocata dal Presidente
almeno una volta all’anno entro tre mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione del bilancio consuntivo
e preventivo e per determinare l’ammontare
della quota associativa annua dovuta dagli associati
ordinari. |
|
Articolo
25 |
|
L’Assemblea
straordinaria è convocata ogni qualvolta
il Presidente del consiglio di amministrazione
ne ravvisi l’opportunità ovvero
quando debba deliberare su eventuali modifiche
del presente statuto. |
|
TITOLO
VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 26
|
|
L’Associazione è amministrata
da un Consiglio di Amministrazione formato da
un numero di membri variabile da tre a nove eletti
tra gli associati.
La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta
tra gli associati ordinari.
I consiglieri, al pari degli aderenti, prestano gratuitamente
la propria opera e, salvo che l’assemblea disponga
diversamente, durano in carica un triennio.
Essi comunque, salvo che l’assemblea disponga
diversamente, sono rieleggibili.
In caso di nomina con durata triennale, se nel corso
dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvederanno temporaneamente a sostituirli.
Gli amministratori così nominati resteranno
in carica fino alla successiva assemblea.
|
|
Articolo
27 |
|
Gli amministratori
hanno diritto al rimborso delle spese sostenute
per ragioni d’ufficio. |
|
Articolo
28 |
|
Il Consiglio
di Amministrazione elegge tra i suoi membri:
a) il presidente, che rappresenta l’associazione
anche in giudizio ed è addetto alle pubbliche
relazioni;
b) il vice-presidente, che sostituisce il presidente
in caso di sua assenza o impedimento;
c) il coordinatore amministrativo, che provvede alla
regolare tenuta dei documenti contabili ed ai pagamenti
su delega del tesoriere;
d) il segretario tesoriere che provvede alle pratiche
amministrative.
|
|
Articolo
29 |
|
Il Consiglio
di Amministrazione è investito dei più ampi
e illimitati poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell’Associazione, senza
eccezione di sorta per l’attuazione e il
raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare
parte dei propri poteri al Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle assunzioni
e sui rapporti di collaborazione o incarichi libero-professionali
per il compimento di singoli atti o di categorie
di atti e di operazioni, determinandone la retribuzione,
se dovuta.
|
|
Articolo
30 |
|
Spetta
al Consiglio di Amministrazione la nomina di
un comitato scientifico per la promozione della
ricerca e per il coordinamento dei protocolli
terapeutici.
Tale comitato può essere composto da più membri
di qualsiasi nazionalità, ai quali verrà conferito
un incarico triennale rinnovabile.
Il Consiglio di Amministrazione designa il presidente
del comitato scientifico e nomina il segretario con
funzione amministrativa, nonché un proprio
rappresentante che partecipi alle attività del
comitato stesso.
|
|
Articolo
31 |
|
Il Consiglio
di Amministrazione predispone e approva i regolamenti
che sottopone all’approvazione dell’Assemblea
nella prima riunione utile. |
|
Articolo
32 |
|
La firma
sociale e la rappresentanza sociale di fronte
ai terzi ed in giudizio, con facoltà di
promuovere azioni, procedure e istanze giudiziarie
e amministrative, nonché di transigere,
conciliare e compromettere, spettano al Presidente
del Consiglio di Amministrazione o ad un suo
delegato. |
|
Articolo
33 |
|
Il Consiglio
di Amministrazione si raduna nel luogo indicato
nell’avviso di convocazione, nella sede
dell’associazione o altrove, tutte le volte
che il Presidente lo giudichi necessario o quando
ne sia fatta domanda al Presidente da almeno
due amministratori.
Salva diversa forma deliberata all’unanimità,
la convocazione del Consiglio di Amministrazione
dev’essere fatta almeno due giorni prima della
riunione secondo le modalità stabilite dal
Consiglio di Amministrazione.
Per la regolare costituzione dell’adunanza
del Consiglio di Amministrazione, è necessaria
la presenza della maggioranza degli amministratori
in carica.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza e, in
caso di parità, prevarrà il voto del
Presidente.
|
|
Articolo
34 |
|
Le
sedute del Consiglio di Amministrazione sono
presiedute dal Presidente e, in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice-presidente
del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza di entrambi, il Consiglio eleggerà il
Presidente della seduta.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
devono risultare da apposito libro delle adunanze
delle deliberazioni, tenuto a cura del Presidente
e firmato dal Presidente e dal segretario.
|
|
Articolo
35 |
|
Il Presidente
cura gli atti per gli organi statutari ed esplica
altre funzioni non espressamente previste per
gli altri organismi.
In caso di necessità e urgenza assume le deliberazioni
occorrenti che dovranno essere ratificate dall’organo
amministrativo nella prima seduta utile.
|
|
Articolo
36 – Sedi Periferiche |
|
Il Consiglio
di Amministrazione può istituire sedi
territoriali periferiche e nominare il Delegato
responsabile fra i soci residenti nel territorio
di competenza.
La nomina avverrebbe secondo modalità e criteri
stabiliti dall’Assemblea dell’Associazione.
|
|
Articolo
37 – Il Delegato territoriale |
|
Il Delegato
territoriale durerebbe in carica tre anni e comunque
non oltre il congresso successivo alla nomina.
In caso di comprovato comportamento contrario al
perseguimento dei fini associativi può essere
revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Delegato curerebbe le attività dell’Associazione
a livello territoriale e sarebbe responsabile nei
confronti dell’Associazione per atti o comportamenti
a titolo oneroso non autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Delegato organizzerebbe l’attività,
i servizi e la partecipazione secondo il regolamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione.
|
|
TITOLO
VII
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Articolo 38
|
|
Gli esercizi
sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. |
|
Articolo
39 |
|
Alla
fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
con criteri amministrativi di oculata prudenza
procede alla formazione del progetto di bilancio
consuntivo e del progetto del bilancio preventivo,
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
degli associati, dal quale devono necessariamente
risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti
dall’Associazione.
I bilanci devono essere accompagnati da una relazione
illustrativa delle varie voci.
Il bilancio è approvato dall’Assemblea
ordinaria, che delibera secondo le modalità e
con maggioranze previste dal presente statuto.
Il bilancio preventivo deve essere approvato distintamente
da quello consuntivo.
|
|
Articolo
40 |
|
Gli avanzi
di gestione devono essere accantonati in un fondo
di riserva.
I disavanzi di gestione devono essere coperti utilizzando
il fondo di riserva.
|
|
TITOLO
VIII – SCIOGLIMENTO
Articolo 41
|
|
Addivenendosi
in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento dell’associazione, l’assemblea
straordinaria degli associati determinerà le
modalità della liquidazione e nominerà uno
o più liquidatori determinando i poteri
e la retribuzione. |
|
TITOLO
IX – RINVIO
Articolo 42
|
|
Per
quant’altro non espressamente previsto
dal presente statuto, si rinvia alle norme
del codice civile e alle disposizioni di legge
che regolano e disciplinano la materia. |
|
|
|
|
|
|